In vasca, lo sport ci insegna la lealtà, il rispetto delle regole e la chiarezza. Per noi della Libertas Rari Nantes Perugia, questi non sono solo principi da applicare durante le gare di nuoto, pallanuoto o sincro, ma i valori fondamentali che guidano l’intera gestione della nostra associazione sportiva.
Crediamo fermamente che la fiducia della nostra community — fatta di atleti, famiglie, sostenitori e partner locali — sia il traguardo più importante da difendere ogni giorno. Per questo motivo abbiamo creato questa pagina: per garantirvi accesso diretto e immediato a tutte le informazioni sulla nostra vita associativa e finanziaria.
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
ART. 1 – Denominazione
Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERTAS RARI NANTES PERUGIA”, in breve “LRN PG ASD”, d’ora in poi “Associazione”.
ART. 2 – Sede e durata
La sede dell’Associazione è nel Comune di Perugia. L’organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. Il trasferimento di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all’art. 10.
ART. 3 – Scopo
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive:
- discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi;
- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive organizzate nell’ambito del Centro Nazionale Sportivo Libertas e della Federazione Italiana Nuoto o di altri Enti Pubblici e Privati, con medesimi o affini scopi sociali.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall’organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all’assemblea degli associati.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà infatti:
- costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi;
- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l’uso ovvero l’utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati agli impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria; promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l’acquisizione di nuove concessioni per l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa;
- organizzare e gestire attività diverse che abbiano carattere strumentale e secondario rispetto alle attività principali quali – a puro titolo esemplificativo – lotterie, album di figurine degli atleti, tecnici e dirigenti della Associazione.
L’Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Per il raggiungimento dello scopo associativo potrà altresì affiliarsi ad uno degli Enti di Promozione Sociale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
TITOLO II – DELLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 4 – Soci
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica. Nel caso di enti, quest’ultimi non possono essere riconosciuti come soci se trattasi di Enti già iscritti nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
La qualifica di Socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il soggetto che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa.
Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con l’Associazione, si intende a tutti gli effetti quello comunicato con la domanda di adesione; è onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.
ART. 5 – Diritti e doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Dal momento dell’ammissione, i Soci hanno:
a) il diritto a partecipare alle attività associative;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
e) il dovere di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
f) il dovere di versare le quote associative e i contributi secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, fermo restando che la quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte;
g) il dovere di difendere in campo sportivo il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione ed organismi ai quali l’Associazione aderisce;
h) il dovere di osservare una condotta irreprensibile, conformandosi in particolare ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli Organismi affilianti presso i quali l’Associazione è stata riconosciuta.
La quota sociale è periodicamente versata dal Socio a sostegno economico dell’Associazione; essa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile.
Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la potestà parentale. Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
ART. 6 – Decadenza dei Soci
La qualifica di Socio non è temporanea e perdura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
a) per decesso;
b) per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo;
c) per decadenza, che consegue al ritardo nel pagamento della quota associativa per un tempo superiore a quello fissato con apposita delibera dal Consiglio Direttivo;
d) per radiazione o espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale.
Il Socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.
Limitatamente ai provvedimenti di sospensione, espulsione o radiazione adottati dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro trenta giorni alla Assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.
TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
ART. 7 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l’organo di controllo qualora richiesto dalla legge o deciso dall’assemblea in sede di rinnovo cariche.
ART. 8 – Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta:
a) dal Consiglio Direttivo ogni volta che la maggioranza dei membri lo ritenga necessario;
b) da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e che all’atto della richiesta al Consiglio Direttivo ne propongono l’ordine del giorno.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e con almeno una delle seguenti modalità: comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, sms, raccomandata (anche a mano) e nel medesimo termine pubblicata sul sito web sociale ove esistente.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo e nelle modalità atte a garantire la massima partecipazione degli associati.
L’Assemblea può avvenire parzialmente o totalmente attraverso mezzi di telecomunicazione ed è ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento delle quote associative annuali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni Socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
L’Assemblea straordinaria viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
ART. 9 – Validità delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 10 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria delibera:
a) la nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
c) sugli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti ivi compresi i modelli organizzativi;
d) sulla nomina e revoca, qualora previsto, dei componenti dell’organo di controllo;
e) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) sul diniego di ammissione del Socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
g) in merito all’individuazione delle attività diverse che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
h) sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto;
i) su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
j) sulle eventuali impugnazioni delle delibere di radiazione o espulsione comminate ai soci dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; qualora il Consiglio Direttivo non dovesse provvedere alla convocazione, questa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
ART. 11 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a) approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
b) scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione;
c) modifica della veste giuridica in società sportiva nonché operazioni di fusioni e incorporazioni societarie qualora necessarie per l’ampliamento delle attività statutarie.
L’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto in regola con il pagamento delle quote associative, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell’Associazione proponendo l’ordine del giorno. In tal caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta e, laddove gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
ART. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere: queste ultime due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.
Potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Costituisce motivo di decadenza dalla carica di membro del Consiglio Direttivo:
a) aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
b) siano stati assoggettati da parte del CONI, del CIP o di un qualsiasi altro Organismo sportivo da questi ultimi riconosciuto, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
c) essere in condizioni di incompatibilità previste dalla legge per il settore sportivo dilettantistico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì in videoconferenza con le medesime modalità previste per l’Assemblea dei Soci.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
ART. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
Il Consiglio Direttivo ha in particolare il compito di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) convocare le assemblee dei soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alla attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
e) attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall’Assemblea dei soci;
f) affidare a singoli consiglieri la responsabilità di singole attività sportive, amministrative o gestionali, precisando comunque che in caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati;
g) adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 6 dello Statuto.
ART. 14 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di urgenza che non consenta la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.
In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente i compiti e le funzioni dello stesso saranno svolti dal Vicepresidente il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo per l’attuazione delle attività previste per tale fattispecie al successivo articolo 16.
ART. 15 – Vicepresidente e Segretario
Il Vicepresidente ha le seguenti funzioni:
a) sostituire nelle funzioni il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) subentrare al Presidente nei casi previsti dallo Statuto sociale;
c) svolgere ogni altra funzione allo stesso delegata dal Presidente e dal Consiglio direttivo.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente o dal Tesoriere.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito un Tesoriere a cui conferire i seguenti compiti:
- provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento;
- presiedere alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
ART. 16 – Dimissioni e decadenza
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, l’organo di amministrazione proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per sostituire i mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
Le dimissioni o l’impedimento definitivo del Presidente comportano la decadenza immediata dell’intero Consiglio Direttivo.
I compiti e le funzioni del Presidente, in tal caso, saranno svolti dal Vicepresidente, il quale opererà unitamente al Consiglio Direttivo uscente fino alla convocazione dell’Assemblea dei soci da convocarsi entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza per provvedere alla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla intervenuta decadenza l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
ART. 17 – Organo di controllo
L’organo di controllo, se previsto per legge o nominato per scelta dell’Assemblea, può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss, cod. civ..
TITOLO IV – PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI
ART. 18 – Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione Assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Il bilancio preventivo deve informare sugli impegni che si prevede che l’associazione sosterrà nell’esercizio successivo a quello appena chiuso e sulle risorse che si utilizzeranno per farvi fronte.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
ART. 19 – Anno sociale
L’anno sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ciascun anno.
ART. 20 – Entrate
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative dei soci;
b) da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
c) da eventuali rendite patrimoniali;
d) contributi pubblici e privati;
e) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.
ART. 21 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni;
b) dai trofei vinti dall’Associazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 22 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori e delibererà dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 23 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l’Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti o dell’Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.
La sede dell’arbitrato è stabilita, nell’ambito della Provincia in cui ha sede la Società, dall’arbitro nominato. L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato.
La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui la Società partecipa sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.
ART. 24 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione sarà affiliata ed in via residuale le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
Art. 1 – Stagione Agonistica
La stagione agonistica, di norma, inizia nel mese di settembre e termina alla conclusione del calendario federale e/o delle date stabilite dal settore agonistico di riferimento.
Art. 2 – Quota sociale
La quota annuale è di € 10 e dovrà essere corrisposta all’inizio di ogni stagione e comunque entro la fine del mese di ottobre pena la decadenza dalla qualifica di socio come previsto dall’art. 6 comma c) dello statuto.
Per le attività agonistiche gli atleti verseranno una quota annuale aggiuntiva che coprirà i servizi che la Società riterrà necessari allo svolgimento della stagione agonistica per i singoli settori (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Artistico) nella misura fissata dalla Libertas Rari Nantes Perugia asd con apposita delibera di consiglio direttivo contestualmente all’approvazione dei budget previsionali di spesa annuale.
La quota può essere corrisposta in unica soluzione o in quattro rate con le seguenti scadenze: 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo, 30 aprile.
Non sono ammesse modalità di pagamento differenti da quelle indicate a meno di specifiche richieste formulate per iscritto approvate dal settore di riferimento. È previsto uno sconto di 50€ per il secondo figlio che dovesse frequentare un qualsiasi corso della Libertas Rari Nantes Perugia asd.
L’atleta non in regola con il pagamento della quota sociale o in ritardo con il pagamento delle quote aggiuntive è sospeso delle sedute di allenamento e dall’attività agonistica.
Al compimento del 21° anno di età, all’atleta che nei tre anni precedenti sia stato tesserato con continuità con la Libertas Rari Nantes Perugia asd, sarà riconosciuto uno sconto del 50% sulla quota per gli anni agonistici successivi. Analogo sconto potrà essere applicato, con apposita delibera del consiglio direttivo, agli atleti che si siano distinti per evidenti meriti sportivi.
Per gli atleti non tesserati con la LRN Perugia che in qualità di associati chiedano di potersi allenare con la Società si stabilisce quanto segue:
- deve essere presentata regolare autorizzazione della propria Società di riferimento;
- deve essere presentata copia del certificato medico in corso di validità;
- deve essere corrisposta, con le modalità sopra indicate, una quota pari a quella del settore interessato;
- il calendario degli allenamenti sarà concordato con i tecnici di riferimento e potrà subire insindacabili variazioni in base alle esigenze della Società.
Assenze: l’assenza temporanea dell’atleta dagli allenamenti, anche se di lunga durata, non esonera dal versamento della quota.
Art. 3 – Assicurazione F.I.N.
Gli atleti al momento del rilascio della tessera F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) sono automaticamente assicurati. L’assicurazione è prestata per gli infortuni che gli assicurati subiscano nello svolgimento dell’attività sportiva, ivi compresi gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stage di preparazione e l’attività agonistica regionale e nazionale. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all’attività natatoria.
Art. 4 – Orari di allenamento
L’atleta è tenuto al pieno rispetto degli orari di allenamento, del riscaldamento pre-gara e della gara. Giorni ed orari di allenamento per i vari gruppi devono essere rigidamente rispettati. Uniche eccezioni per i fratelli facenti parte di gruppi diversi – per gli alunni delle scuole a tempo pieno e/o con rientri pomeridiani obbligatori durante l’anno scolastico, (la società si riserva di chiedere relativa documentazione) non verranno presi in considerazione periodi inferiori ai 3 mesi – per tutti i ragazzi residenti fuori dal comune di Perugia. Per tutti i ragazzi che si trovano in queste situazioni, sarà possibile allenarsi anche con gruppi diversi, in accordo con i rispettivi allenatori e compatibilmente con gli spazi acqua a disposizione.
Art. 5 – Allenamenti
Durante l’allenamento, l’atleta deve assumere un atteggiamento di assoluto rispetto nei confronti dei compagni e dello Staff Tecnico, prestando impegno, serietà e massima attenzione alle disposizioni impartite dagli Allenatori. Dovrà, inoltre, assicurare assoluto impegno nella frequenza agli allenamenti, seguendo sempre le direttive degli Allenatori.
Nessun atleta può abbandonare la seduta di allenamento prima del suo termine, se non avvisando lo Staff Tecnico. Se l’atleta è minorenne, l’autorizzazione deve essere richiesta da un genitore (a voce o per iscritto) e non gli sarà possibile abbandonare l’impianto di allenamento, se non accompagnato dal Genitore stesso o da una persona da esso incaricata.
Art. 6 – Tesseramento, interruzione dell’attività, e richieste di svincolo
Il tesseramento è annuale e richiesto sotto la responsabilità della Società. Gli atleti sono tesserati a vincolo temporaneo o definitivo come da relativo regolamento federale. Per eventuali controversie sarà comunque prioritariamente applicato il regolamento della specifica federazione di riferimento.
L’atleta che intenda interrompere definitivamente l’attività agonistica è tenuto a darne comunicazione scritta entro il 30 giugno della stagione agonistica in corso a valere dalla stagione agonistica successiva; in caso di ripensamento, la Società valuta l’eventuale riammissione dell’atleta, sentiti i tecnici e avuto riguardo anche alla disponibilità degli spazi acqua. In ogni caso, l’atleta o gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti al pagamento dell’intera quota sociale relativa alla stagione agonistica in corso.
Qualora la dichiarazione d’interruzione di attività agonistica pervenga entro il 31 ottobre della stagione agonistica successiva, l’atleta è tenuto al pagamento della sola prima rata della relativa quota sociale.
Ogni atleta è patrimonio della Società: la Libertas Rari Nantes Perugia asd investe impegno, tempo, acquisto di spazi acqua e materiali, formazione, ingaggio di tecnici qualificati per consentire agli atleti di crescere sportivamente e umanamente.
Ciò premesso, la Società, è aperta a forme di collaborazione con altre realtà sportive per la valorizzazione degli atleti e la crescita collettiva di tutto il movimento sportivo sia locale che nazionale e per questo, in presenza di accordi programmatici, la Società potrà autorizzare tesseramenti alternativi e prestiti con altre società affiliate, previo insindacabile giudizio del Consiglio direttivo della Società – ristretto ai dirigenti del settore di riferimento e al Presidente.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disciplinato dalla Circolare Normativa Federale e dal Regolamento della F.I.N. della stagione di riferimento o dalle normative delle relative federazioni.
Art. 7 – Modalità di comunicazioni ai soci
Tutte le comunicazioni ai soci avverranno tramite canali whatsapp o e-mail. Si prega quindi di controllare di aver fornito il numero di cellulare e/o indirizzo e-mail corretti.
Art. 8 – Rispetto dei colori e delle divise sociali
La divisa sociale, per i mesi invernali, è composta da maglietta bianca, pantaloni felpati blu e felpa rossa (che riprendono i 3 colori sociali). Durante i mesi estivi la divisa è formata da maglietta bianca e pantaloncini blu. Tutti i capi di abbigliamento riportano lo stemma della Società.
Gli atleti sono tenuti ad indossare la divisa sociale messa a disposizione dalla Libertas Rari Nantes Perugia asd ad ogni manifestazione ufficiale, alle manifestazioni di rappresentanza e ogni qual volta l’allenatore o la Società ne facciano specifica richiesta in particolar modo durante le premiazioni.
Art. 9 – Trasferte, spostamenti e logistica
Viaggiare per partecipare a manifestazioni, disputare partite e tornei o per prendere parte ad altre attività o eventi deve essere sicuro, divertente e piacevole per tutti gli atleti. Pertanto, accettando di prendere parte all’evento/all’attività è importante comprendere e concordare che:
- gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere degli atleti minorenni, dal momento in cui gli viene affidata la custodia dei figli dai loro dai genitori, dal luogo partenza e fino al ritorno nello stesso luogo o altro luogo concordato;
- ogni atleta deve sempre seguire e diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite dagli adulti accompagnatori, sia tecnici che dirigenti o semplici genitori;
- gli atleti minorenni non devono allontanarsi per nessun motivo dalla squadra o dal gruppo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori e/o responsabili di ogni viaggio;
- nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti, gli allenatori, i dirigenti a gli accompagnatori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi ed i regolamenti, nonché il Codice Etico, le Norme di comportamento e le disposizioni interne e tutto quanto disposto nell’ambito della Tutela Minori;
- in caso di pernotto, non deve mai essere prevista la possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l’adulto. Inoltre, deve essere comunicata in anticipo alle famiglie, la struttura individuata;
- non è consentito ai genitori degli atleti di pernottare nella stessa struttura alberghiera scelta dalla società per la trasferta, questo al fine di favorire una migliore crescita sportiva in comunità;
- ad ogni atleta è richiesta la massima puntualità per tutti gli incontri e le attività;
- in albergo gli atleti devono evitare di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete e degli altri ospiti.
Gli atleti e/o le loro famiglie contribuiscono alle spese di trasferta. Per le gare intese come finali di stagione, playoff, playout, finali nazionali la società potrà intervenire riconoscendo un contributo alle spese del xx%
Art. 10 – Uso di materiali, attrezzature e strutture sportive
Gli atleti devono avere rispetto e cura del materiale e delle attrezzature fornite dalla Società e delle strutture sportive in uso. La Società non risponde degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato negli spogliatoi, negli armadietti ed in ogni altro luogo delle strutture sportive utilizzate.
Gli atleti sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati per imperizia o incuria; la Società non è comunque responsabile per eventuali danni provocati dagli atleti a cose o persone.
La Società, per il tramite del Consiglio Direttivo, si riserva inoltre di sanzionare i comportamenti scorretti e i danni a materiali, strutture o persone.
Art. 11 – Disposizioni relative agli atleti ed alle famiglie
Gli atleti e i genitori degli stessi, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di comportamento e di buon senso:
- i genitori degli atleti minorenni o gli atleti stessi, se maggiorenni, sono tenuti a verificare ed assicurare la validità delle certificazioni mediche sportive annuali. L’atleta sprovvisto della certificazione sanitaria in corso di validità è sospeso da tutte le attività fino alla relativa regolarizzazione;
- osservare una condotta responsabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine, sono richiesti massimo impegno, serietà e rispetto di persone e regole. È a discrezione dell’allenatore far disputare o meno competizioni e/o partite all’atleta che non partecipa regolarmente agli allenamenti settimanali o che non dimostra impegno durante gli stessi;
- per le trasferte gli atleti sono tenuti all’utilizzo del mezzo di trasporto di volta in volta individuato dalla Società. Eventuali diverse esigenze dovranno essere comunicate con ampio anticipo agli allenatori o al dirigente responsabile e saranno valutate di volta in volta. La comunicazione di mancata partecipazione o di utilizzo di mezzo di trasporto diverso da quello indicato dopo le convocazioni comporta l’addebito del costo di trasporto, salvo che la Società non decida diversamente in presenza di gravi e comprovati motivi;
- gli atleti devono presentarsi agli allenamenti e alle convocazioni delle gare/partite con la massima puntualità, per rispetto della Società, degli allenatori e dei compagni. L’assenza alle gare/partite deve essere comunicata all’allenatore in tempo utile per consentire l’eventuale convocazione di un atleta sostituto nel caso della pallanuoto o la cancellazione dalla batteria nel nuoto. La Società si impegna ad inviare preventivamente ad atleti e genitori il calendario con tutte le manifestazioni/partite delle categorie di riferimento;
- rispettare rigorosamente il regolamento di gestione e comportamento in vigore negli impianti ospiti;
- attenersi alle disposizioni che, di volta in volta, sono impartite dalla Società in occasione di trasferte;
- Per la partecipazione collegiali, il criterio sarà stabilito dalla società, comunque saranno sempre esclusi gli atleti che abbiano presentato disdetta e/o coloro che abbiano tenuto un comportamento non idoneo alla svolgimento dell’attività sportiva;
- l’accesso al piano vasca ed agli spogliatoi è consentito esclusivamente agli atleti, ai tecnici e ai dirigenti, con l’obbligo di indossare specifici indumenti e calzature idonee. Al pubblico – genitori, è consentito l’accesso alla sola tribuna durante le manifestazioni;
- rispettare i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Gli atleti devono osservare un comportamento corretto nei riguardi dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti e dei giudici di gara, sia durante gli allenamenti che durante le gare/partite. Sono tenuti anche ad avere
rispetto e cura delle strutture sportive utilizzate. Non è tollerata alcuna forma di prepotenza tra ragazzi sia all’interno della Società che nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara. Le prepotenze/prevaricazioni tra atleti anche della stessa squadra sono punibili con l’esclusione temporanea dalla squadra: gli eventuali provvedimenti disciplinari assunti dalla Società e/o dall’allenatore sono motivati e vengono illustrati all’atleta e ai genitori; - gli atleti che si rendono responsabili di comportamenti irriverenti/offensivi nei confronti degli arbitri o degli atleti/rappresentanti delle Società avversarie rispondono personalmente e sono sottoposti alle sanzioni previste dal vigente regolamento Federale FIN. Eventuali sanzioni economiche sono poste a carico dell’atleta. Per i comportamenti più gravi o reiterati il Consiglio direttivo o i dirigenti di settore possono assumere ulteriori provvedimenti disciplinari;
- gli atleti sono personalmente e direttamente responsabili di ogni danno arrecato a persone o cose quando è dovuto a comportamenti non consoni alla pratica sportiva;
- chiunque intenda utilizzare attrezzature in dotazione all’impianto, deve farne richiesta all’allenatore. Dal momento in cui le riceve in consegna il richiedente è responsabile sia dei danni provocati a terzi in relazione al loro utilizzo improprio, sia dei danni arrecati alle attrezzature medesime. Il richiedente è chiamato a rispondere personalmente dei suddetti danni;
- all’interno dell’impianto è consentita la pratica di discipline sportive compatibili con le caratteristiche tecnico-strutturali considerate anche in relazione alle esigenze di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio. Se non espressamente richiesto dall’allenatore, non sono consentiti né l’uso del pallone, né la pratica di altre discipline;
- il genitore dell’atleta minorenne che, per motivi personali, deve uscire in anticipo dall’allenamento è tenuto ad avvisare preventivamente l’allenatore; in caso contrario, lo stesso non potrà acconsentire all’uscita anticipata dell’atleta.
Art. 12 – Disposizioni relative ad allenatori e tecnici
Gli allenatori e i tecnici sono responsabili verso la Società della formazione e della crescita sportiva degli atleti, della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli. Tutto ciò in sintonia con le indicazioni della Società, per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi prefissati. Sono selezionati dalla Società sulla base dei requisiti ritenuti più idonei per lo svolgimento del ruolo sulla base dei principi etici, educativi e sportivi fondanti del regolamento di settore e di quello statutario.
La Società assegna a ciascuna categoria un allenatore responsabile cui spetta fornire direttive chiare ai componenti del gruppo/squadra e ad eventuali collaboratori in modo da non creare confusione e/o incoerenza.
L’allenatore è tenuto:
- a rispettare e promuovere i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno accettati severi atteggiamenti immotivati nei confronti dei ragazzi all’interno della Società e nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso altri allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara;
- a frequentare corsi di aggiornamento tecnici e ad aggiornarsi sulle nuove regole e normative della FIN o di altra federazione di riferimento;
- a rispettare rigorosamente gli orari di allenamento, riscaldamento pre-gara e di gara, e presenziare ad eventuali premiazioni;
- ad indossare abbigliamento idoneo sul piano vasca (pronto ad entrare in acqua se necessario) e ad indossare sempre la divisa sociale durante le manifestazioni, gare e partite;
- ad accompagnare la squadra in trasferta utilizzando il medesimo mezzo di trasporto degli atleti(almeno un allenatore).
L’allenatore è inoltre responsabile:
- degli atleti sul piano vasca esclusivamente durante l’orario di allenamento nel quale provvede alla vigilanza e al controllo dei comportamenti dei ragazzi. Allo stesso modo, è responsabile, durante le trasferte, dall’orario di partenza al momento del rientro in sede.
Art. 13 – Disposizioni relative ai dirigenti
I dirigenti devono mantenere una stretta e continua collaborazione con gli allenatori di tutti i gruppi ed essere anche loro un punto di riferimento per tutti i genitori degli atleti.
Devono rispettare e promuovere i valori etici e di convivenza, elementi fondamentali dell’attività sportiva. Non saranno accettati severi atteggiamenti immotivati nei confronti dei ragazzi all’interno della Società e nei confronti di appartenenti ad altre squadre, comportamenti irriverenti verso altri allenatori, accompagnatori, avversari e giudici di gara.
Art. 14 – Impegni della Libertas Rari Nantes Perugia asd
La Libertas Rari Nantes Perugia asd si impegna a:
- rispettare e far rispettare lo statuto ed il regolamento;
- rendere noti, con congruo anticipo, il calendario delle manifestazioni agonistiche e delle gare/partite alle quali si è tenuti e/o s’intende partecipare;
- controllare rigorosamente la validità delle visite mediche degli atleti, senza la quale non consentirà agli stessi la partecipazione agli allenamenti e alle manifestazioni agonistiche;
- organizzare attività ludico–sportive.
Art. 15 – Rapporti con la stampa e utilizzo dei canali social.
È preciso dovere di ogni tesserato NON rilasciare, tanto in pubblico che in privato, dichiarazioni che comportino critiche nei confronti della Società. È altresì vietato postare su social media o via web informazioni/critiche che riguardino la propria attività professionale ( nel caso degli allenatori, ristretto
all’attività di allenatore) e/o le interessenze della Società per la quale è tesserato; è in ogni caso vietato rilasciare dichiarazioni che siano lesive in qualsiasi modo, della professionalità di tesserati, allenatori, dirigenti o collaboratori della Società stessa, ovvero rilasciare dichiarazioni che determinino situazioni di conflitto a livello personale e societario.
Art. 16 – Provvedimenti disciplinari, sanzioni.
La Società in caso di accertato comportamento eticamente e sportivamente scorretto e/o di violazione al presente regolamento potrà applicare una delle seguenti sanzioni disciplinari, commisurata alla gravità dell’infrazione commessa:
- Richiamo verbale.
- Richiamo scritto.
- Sospensione dall’attività, con decurtazione proporzionale del compenso se trattasi di tecnico.
- Esclusione dalla Società, conformemente alle disposizioni statutarie.
Chiunque (atleti, genitori, dirigenti, allenatori) riceva o determini una multa per se stesso o per la Società ne è responsabile e deve provvedere al pagamento della stessa.
Costituiscono altresì motivo di esclusione dalla Società, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la grave e reiterata inosservanza delle norme di cui al presente regolamento;
- ogni grave e reiterata forma di condotta non riconducibile alla pura pratica sportiva;
- il mancato risarcimento dei danni arrecati provocato a strutture o attrezzature;
- condotte lesive all’immagine della Società e/o irrispettose nei confronti dell’allenatore o di qualsiasi altra figura rappresentante la Società.
Art. 17 – Esonero di responsabilità
La Libertas Rari Nantes Perugia asd è espressamente esonerata da ogni responsabilità e conseguente risarcimento, relativamente ad eventuali danni provocati, a cose e persone da fatti non dipendenti dalla propria volontà o ad essa non direttamente riconducibili.
Il genitore per l’atleta minorenne e l’atleta maggiorenne, all’atto dell’iscrizione prestano il consenso ad essere fotografati/ripresi nell’ambito di manifestazioni sportive e all’eventuale pubblicazione delle immagini sul sito internet della Società o su altri mezzi di informazione (tv/giornali/siti internet del settore).
Art. 18 – Norme generali
Tutti i tesserati, qualunque sia il ruolo:
- hanno il dovere di tenere nei confronti degli altri membri della Società un atteggiamento di massimo rispetto, sia nel linguaggio che nel comportamento;
- devono ottemperare al proprio incarico con serietà ed impegno, aperti al confronto con gli altri membri dell’associazione sportiva;
- durante lo svolgimento delle mansioni affidate, rappresentano a tutti gli effetti la Società e, pertanto, sono tenuti ad avere un comportamento consono ed adeguato in tutte le circostanze.
Art. 19 – Norme finali
La Libertas Rari Nantes Perugia asd si riserva il diritto di modificare il regolamento, senza che questo comporti nuova adesione per il socio, con le modalità previste dallo statuto. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme dello statuto della Libertas Rari Nantes Perugia asd degli statuti e regolamenti del C.N.S. Libertas, della F.I.N. e le altre leggi in materia.
Obbligo di Pubblicazione e Trasparenza (Legge 124/2017)
In questa sezione saranno resi noti i contributi economici ricevuti dall’asd da parte della dalla Pubblica Amministrazione. L’obbligo scatta entro il 30 giugno di ogni anno (riferendosi alle somme incassate nell’anno solare precedente).
Tale obbligo scatta solo se l’ammontare complessivo dei contributi pubblici incassati è pari o superiore a 10.000 euro. Il limite è cumulativo (devono essere sommati tutti i contributi ricevuti da diversi enti, come Comune, Regione, Ministeri, ecc.).
Sono inclusi sovvenzioni, sussidi, contributi a fondo perduto e vantaggi economici di qualunque genere (anche “in natura”, come ad esempio un impianto sportivo o una palestra concessi in comodato d’uso gratuito o a canone agevolato).
Non sono inclusi i corrispettivi per prestazioni di servizi (se ad esempio il Comune vi paga una fattura per un servizio erogato dalla asd) e le quote del 5 per mille.
In questa sezione verrà pubblicato il Rendiconto Economico Finanziario Annuale (Bilancio)
Lo Statuto dell’associazione prevede che il bilancio debba essere approvato dall’Assemblea dei Soci.
Scarica il regolamento



