Statuto
TITOLO V
Esercizio sociale – Avanzi di gestione
Art 30
L’esercizio finanziario si apre il primo del mese di settembre e si chiude il trentuno del mese di agosto dell’anno successivo.
Art 31
Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario consuntivo lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
In fase di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo può costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione.